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Aggiornamenti e variazioni

CF abilitati all'offerta fuori sede e CF autonomi

Le persone fisiche iscritte all’albo sono tenute a comunicare all’OCF ogni variazione:

 

Entro trenta giorni:

a) del nome e cognome

b) del luogo di conservazione della documentazione relativa alla clientela e delle registrazioni;

c) dell'indirizzo del domicilio eletto in Italia, e residenza se diversa dal domicilio;

d) del codice fiscale o partita iva;

e) di un proprio indirizzo attivo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

f) degli estremi identificativi della polizza assicurativa per i consulenti finanziari autonomi operanti in proprio.

 

Entro dieci giorni:

g) dell'eventuale sottoposizione ad una delle misure cautelari o dell'assunzione della qualità di imputato ai sensi dall’art. 7-septies, comma 2, TUF;

h) qualunque altra modifica rilevante delle condizioni per ottenere l’iscrizione.

 

Modalità:

Le comunicazioni possono essere inoltrate all’OCF secondo le seguenti modalità:

  • per la comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lettere b), c) ed f) la comunicazione richiede l’accesso alla propria area riservata attraverso la procedura guidata all’uopo prevista (N.B. le comunicazioni inviate in altre forme non verranno prese in considerazione);
  • per la comunicazione delle variazioni dei restanti elementi informativi è possibile, in alternativa alla procedura guidata presente nell’area riservata dell’interessato, inviare l’apposito modulo debitamente compilato, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC degli Uffici Albo Consulenti Finanziari competenti.

In Assistenza si riporta il dettaglio della documentazione che è necessario produrre per la trasmissione delle comunicazioni di variazioni con valutazione.

 

 

Società di consulenza finanziaria

Le persone giuridiche iscritte sono tenute a comunicare all’OCF ogni variazione:

 

Entro trenta giorni:

a) della denominazione sociale;

b) del luogo di conservazione della documentazione relativa alla clientela;

c) della sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale, ed eventualmente (se esistenti) la sede amministrativa e le sedi secondarie;

d) del codice fiscale o la partita iva;

e) dell’indirizzo attivo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

f) degli estremi identificativi della polizza assicurativa;

g) dell’elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate;

h) dell’elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

i) dei nominativi dei CF autonomi coinvolti in variazioni di inizio o fine rapporto nel corso del mese precedente.

 

Entro dieci giorni:

j) qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione;

k) l’eventuale periodo di inoperatività.

 

Modalità:

Le comunicazioni possono essere inoltrate all’OCF con modalità online attraverso le procedure guidate all’uopo previste disponibili nell’area riservata di competenza del portale (N.B. le comunicazioni inviate in altre forme non verranno prese in considerazione).

In Assistenza si riporta il dettaglio della documentazione che è necessario produrre per la trasmissione delle comunicazioni di variazioni con valutazione.