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Tutela dell’investitore e relazione CF-cliente

Tutela dell’investitore e relazione CF-cliente

“Elemento imprescindibile per la prestazione di un efficiente servizio di consulenza è una cultura finanziaria diffusa che consenta al risparmiatore di comprendere correttamente la portata e le conseguenze delle raccomandazioni che riceve.”

(Il Presidente Carla Bedogni Rabitti)

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Dato il contesto economico e finanziario in cui opera, il consulente finanziario deve saper gestire l'incertezza del mercato e orientare in modo razionale i comportamenti e le scelte degli investitori, con consapevolezza e diligenza.

Nel mercato finanziario si scambiano prodotti complessi e lo stesso mercato è regolato da norme altamente articolate, per questo e per una protezione efficace del risparmiatore-investitore è necessario l’affiancamento di un professionista qualificato, accertato ​​​​​​​

 

L’attività di vigilanza nei confronti dei soggetti iscritti all’albo unico nelle distinte sezioni riservate è volta a verificare il rispetto della disciplina loro applicabile, e a garantire la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario.

L’approccio di vigilanza adottato dall’OCF è di tipo “risk-based”, dando priorità alle situazioni che presentano maggiori profili di rischio ed esercitando i poteri di vigilanza informativa e i poteri di vigilanza ispettiva previsti dall’art. 31, comma 7, del TUF conferiti all’Organismo. Esso, infatti, può richiedere ai soggetti iscritti all’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. L’Organismo può effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti oltre che il compimento degli atti ritenuti necessari e procedere anche ad audizione personale.

L’Organismo esercita, altresì, i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies del TUF e i poteri sanzionatori di cui all’art.196 del TUF.

Nell’ambito dei poteri sanzionatori la normativa prevede, ai sensi dell’art. 196 del TUF, le sanzioni della radiazione, della sospensione da uno a quattro mesi, della irrogazione di una sanzione pecuniaria o di un richiamo scritto a carico dei soggetti iscritti all’albo che violano le norme del TUF.

Le sanzioni sono irrogate dall’Organismo a seguito di un procedimento ispirato ai principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

OCF, inoltre, ha deciso di implementare un sistema di vigilanza preventiva realizzato attraverso la ricezione da parte di OCF di una serie di dati inerenti l’attività svolta dai soggetti vigilati.

Il sistema di vigilanza preventiva si basa su “indicatori di anomalia” volti a intercettare situazioni segnaletiche di possibili condotte irregolari.

L’evidenza di eventuali indicatori di anomalia, pur non costituendo di per sé ipotesi di comportamento scorretto del consulente finanziario, rappresenta un indizio di una possibile situazione di rischio di violazione. Il sistema di vigilanza preventiva utilizza pertanto tali dati per indirizzare in maniera efficiente le risorse di vigilanza dell’Organismo.

Gli indicatori di anomalia costituiscono, dunque, un flusso informativo riguardante l’operatività degli iscritti ed avente ad oggetto un set di dati utile per individuare specifici rischi di violazione qualora, una volta elaborati sulla base di specifici algoritmi, superino un valore soglia ritenuto indice di probabili comportamenti scorretti.

Al sopra descritto sistema di vigilanza preventiva si affianca la tradizionale vigilanza ad evento, ossia quella disposta a partire da una segnalazione di una condotta illecita, di solito effettuata dall’intermediario finanziario o dallo stesso risparmiatore, e la vigilanza programmata che verrà svolta sulla base di un piano strategico diretto ad effettuare sistematici controlli.

In ottemperanza all'obbligo di strutturare efficienti assetti di governo e sistemi di vigilanza interni in grado di scongiurare i rischi connessi all'operatività fuori sede dei consulenti finanziari, gli intermediari si dotano di un Codice di vigilanza sull'attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che individua indicatori e possibili strumenti di intervento.

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L’educazione finanziaria è la prima forma di tutela del risparmiatore in quanto la conoscenza degli elementi e dei principi alla base della consulenza finanziaria permettono di riconoscerne la corretta applicazione equilibrando il rapporto tra offerta e domanda.

Il primo approccio è sapere a quale professionista ci si rivolge in quanto i servizi e le modalità di erogazione sono diversi:

  • un consulente abilitato all’offerta fuori sede opera per un soggetto abilitato, ovvero una banca o una società di intermediazione mobiliare (sim) o una società di gestione del risparmio (sgr);
  • un consulente finanziario autonomo può operare in proprio e/o in quanto collaboratore di una o più società di consulenza finanziaria.

Si consiglia di consultare le pagine del presente portale dedicate ai professionisti della consulenza finanziaria.

In generale il professionista deve conoscere accuratamente i suoi clienti per profilare l’offerta in base a elementi quali:

  • i bisogni;
  • gli obiettivi;
  • i tempi previsti (breve o lungo termine);
  • il livello di rischio;
  • il livello di conoscenza della materia.

La profilazione del cliente deve essere ripetuta periodicamente in quanto la situazione personale, il prodotto o più in generale lo stesso mercato, possono subire variazioni influenti sul servizio di consulenza finanziaria.

La valutazione periodica dell’adeguatezza del servizio prestato dai professionisti del settore, già con l’entrata in vigore della MiFID I (Market in Financial Instruments Directive, direttiva europea n. 39/2004), è norma di comportamento per la realizzazione della protezione di cui l’investitore necessita. Per la sua attuazione è essenziale instaurare una relazione soggettiva e fiduciaria tra il cliente e il soggetto che presta la consulenza, sia quest’ultima su base dipendente o su base indipendente.

Abbracciando i principi di trasparenza e correttezza, particolare attenzione è posta dalla normativa sull’esplicitazione dei costi del servizio di consulenza finanziaria espressi in valore assoluto, ossia in euro, e anche in percentuale sull’investito, evidenziando il costo della consulenza finanziaria e i dettagli delle altre voci che la compongono, quali gli eventuali incentivi percepiti.

La normativa europea dal 03/01/2018, con l’entrata in vigore della MiFID II (art. 25 della direttiva europea n. 65/2014) e delle relative disposizioni attuative (art. 10, comma 6, d. lgs. n. 129/2017), prevede che le persone fisiche che prestano servizi di investimento (ossia forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, o prestano il servizio di consulenza in materia di investimento) siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze. Disciplinando in questo modo l’attività di consulenza finanziaria, e distinguendo il servizio vero e proprio dalla diffusione di informazioni, si intende garantire uno standard elevato di professionalità nell’interesse del cliente finale.