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Disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza ai sensi dell’art. 178, comma 6 del Regolamento Intermediari (adottate dal Comitato Direttivo il 26 maggio 2020).

Disposizioni in materia di tenuta delle registrazioni per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza ai sensi dell’art. 178, comma 6 del Regolamento Intermediari (adottate dal Comitato Direttivo il 26 maggio 2020).

L’articolo 178, al comma 6, del Regolamento intermediari prevede che l’Organismo possa dettare disposizioni sulle modalità e i termini di tenuta delle registrazioni e possa individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto a quelle obbligatorie indicate nell’Allegato I del regolamento (UE) 2017/565, cui il Regolamento intermediari rinvia.

Al riguardo i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF, fermo restando gli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/565 in funzione della natura dell’attività svolta, tengono le proprie registrazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.