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Pagina quota annuale 2024

Come da delibera  n. 2348 del 29 novembre 2023, gli iscritti all’albo al 1° gennaio 2024  saranno tenuti a versare all’OCF, entro il 15 aprile 2024, il contributo “quota annuale” utilizzando esclusivamente l’apposito modulo precompilato (MAV) che sarà trasmesso anche all’indirizzo di posta certificata (PEC) e disponibile per il download entro la suddetta scadenza. 

 

Soggetti tenuti alla corresponsione

Contributi

Misura

Termine di pagamento e modalità di versamento

 

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:

 

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2022 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2023 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

 

 

Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

 

Il contributo è fissato in:

 

·         185 (contributo base);

 

 

·         € 370 (contributo maggiorato).

 

 

 

 

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2024 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

 

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2024 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

 

Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF, ad esclusione di coloro che:

 

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2022 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2023 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

 

 

Contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi

 

Il contributo è fissato in:

 

·         € 500 (contributo base);

 

 

 

·         € 1.000 (contributo maggiorato).

 

 

 

 

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2024 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

 

 

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2024 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF e che:

 

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2022 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2023 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

 

 

Contributo quota annuale Albo – sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

 

Il contributo è fissato in:

 

·         € 92 (contributo base);

 

 

·         € 185 (contributo maggiorato).

 

 

 

 

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2024 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

 

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2024 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

 

 

Consulenti finanziari autonomi iscritti al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF e che:

 

 

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2022 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari;

 

·         alla data del superamento della prova valutativa svolta nel corso dell’anno 2023 avevano un’età non superiore a 30 anni e che si siano iscritti nel medesimo anno del superamento della prova all’albo unico dei consulenti finanziari.

 

 

Contributo quota annuale Albo - sezione dei consulenti finanziari autonomi

 

Il contributo è fissato in:

 

·         € 250 (contributo base);

 

 

 

·         € 500 (contributo maggiorato).

 

 

 

 

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2024 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

 

 

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2024 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

 

Società di consulenza finanziaria iscritte al 1° gennaio 2024 all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF

 

Contributo quota annuale Albo - sezione delle società di consulenza finanziaria

 

Il contributo è fissato in:

 

·         € 3.000 (contributo base);

 

 

·         € 6.000 (contributo maggiorato).

 

 

 

 

Contributo base: versamento entro il 15 aprile 2024 e comunque entro e non oltre i successivi 45 gg. naturali e consecutivi, mediante mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1);

 

Contributo maggiorato se versato successivamente al 30 maggio 2024 mediante modulo precompilato (M.Av) (cfr. articolo 6 comma 1).

 

 

Modalità di pagamento del MAV

Pagamento online: Il pagamento del modulo MAV può essere effettuato online tramite i servizi di home banking.

Pagamento presso gli sportelli bancari e gli sportelli automatici ATM: I soggetti possono presentarsi per il pagamento del modulo MAV presso qualunque sportello bancario presente su tutto il territorio nazionale. L’operazione è esente da commissioni. Possono altresì essere utilizzati per il pagamento gli sportelli automatici (ATM) della Banca Popolare di Sondrio e delle altre banche che mettono a disposizione tale servizio.

Pagamento on line sul sito della BANCA POPOLARE DI SONDRIO: On line è disponibile il pagamento tramite il sito www.scrignopagofacile.it.
Il sito, accessibile via Internet, non richiede alcuna registrazione obbligatoria e permette il pagamento in sicurezza tramite:
- Carte di credito (VISA e MasterCard);
- Scrigno Internet Banking (solo per i clienti della Banca Popolare di Sondrio).
Le spese per il pagamento sono esposte all’interno del portale. Per poter effettuare il pagamento è necessario digitare il codice identificativo MAV. La procedura richiederà l’inserimento dell’importo, della scadenza ed il codice fiscale. Se i dati inseriti vengono riscontrati come congrui verrà visualizzato il MAV con tutti i dettagli e sarà possibile procedere con il pagamento scegliendo il metodo di pagamento da utilizzare tra i diversi disponibili.

Pagamento presso gli sportelli bancari della Banca Popolare di Sondrio: Per i casi di mancata ricezione o ristampa del MAV è prevista la possibilità di effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca Popolare di Sondrio, comunicando il nome e cognome ovvero il codice fiscale e/o il codice utente/matricola (equivalente al codice debitore riportato sui bollettini MAV degli anni precedenti).

Il codice utente è acquisibile al numero verde 800 248464 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30/13:00 e dalle 14:15/17:00.

Mancata ricezione del modulo MAV: I Consulenti finanziari che non dovessero ricevere il modulo MAV, possono ristampare il modulo dall’apposito sito clicca qui. Per l’accesso alla stampa del MAV è necessario il codice fiscale e, per motivi di privacy, il codice debitore/matricola (equivalente al codice debitore riportato sui bollettini MAV degli anni precedenti) del soggetto richiedente il MAV. Il MAV stampato è pagabile con le modalità sopra descritte.

Il codice utente è acquisibile al numero verde 800 248464 - attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30/13:00 e dalle 14:15/17:00.

Si informa, infine, che in caso di mancata funzionalità di stampa del modulo MAV relativo all’anno 2024, è possibile ottenere il numero del modulo necessario per poter effettuare il pagamento, contattando il numero verde 800248464 e comunicando il codice fiscale.

 

ATTENZIONE:

Si porta all’attenzione di tutti i Consulenti Finanziari che, ai sensi della delibera n. 2348 del 29 novembre 2023, il mancato pagamento del contributo base entro il 30 maggio 2023 comporterà un obbligo di contribuzione maggiorato in quanto dovrà essere corrisposto a OCF un contributo di importo superiore (contributo maggiorato), nonché l’eventuale avvio di un procedimento di cancellazione dall’albo in mancanza di pagamento ai sensi dell’art. 152, comma 1, lett. e) e comma 4, del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (cd. Regolamento Intermediari) aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera Consob n. 22430 del 28 luglio 2022.

Il mancato pagamento del contributo dovuto comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 31, comma 4, del TUF, con applicazione dei relativi interessi e delle ulteriori somme dovute.

Si precisa che, l’adozione di un provvedimento di cancellazione dall’albo successivamente alla data del 1° gennaio 2023, qualora non sia stata presentata una istanza di cancellazione nei termini definiti da OCF[i], non fa venir meno l’obbligo di pagamento del contributo quota annuale o di qualsiasi importo dovuto all’OCF che, ove non corrisposto, comporterà - come già precisato - il ricorso alla procedura per la riscossione coattiva oltre all’addebito degli ulteriori costi previsti dalla legge.

Si ricorda che l’eventuale re-iscrizione all’Albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale è condizionata dalla presentazione dell’apposita domanda online successivamente al pagamento del contributo dovuto e non pagato.

Mancato pagamento quote annuali precedenti

Per avere informazioni in merito alla regolarizzazione del contributo quota annuale scaduto, si può contattare il competente Ufficio Albo Consulenti Finanziari.

 

[i] Come da news pubblicata in data 22 ottobre 2023 sul portale dell’Organismo, i termini entro cui presentare domanda di cancellazione per risultare cancellati dall’albo nell’anno di presentazione dell’istanza sono stati fissati:

- entro e non oltre il 30 novembre 2023, qualora sia già cessato il rapporto di collaborazione con l’intermediario/società di consulenza finanziaria, ovvero non sia mai stata svolta l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/sia cessata l’attività di consulente finanziario autonomo;

- dal 1° dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023, qualora il rapporto con l’intermediario/società di consulenza finanziaria o l’attività di consulenza cessi nel corso del mese di dicembre e comunque tassativamente entro il 31/12/2023.