Obblighi di comunicazione


I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e i soggetti che si avvalgono dei medesimi, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il dovere di prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza e di tenuta dell’albo.

 

Modalità di trasmissione indicatori di anomalia (ver. 6.5 del 15-10-2021) Manuale per la trasmissione telematica delle comunicazioni degli indicatori di anomalia da parte degli intermediari, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari autonomi.

Consulenti finanziari autonomi

I soggetti iscritti all’albo nella sezione dedicata ai consulenti finanziari autonomi sono tenuti a trasmettere all’OCF copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di aggiornamento professionale.

La trasmissione deve avvenire al termine di ciascun anno solare in un’unica soluzione.

 

Modalità di trasmissione

 

Dal 1° novembre 2019, la trasmissione dovrà avvenire unicamente tramite l’area riservata, effettuando la registrazione alla propria area riservata e seguendo la procedura guidata di registrazione di secondo livello che richiede la firma digitale.

L’inoltro degli attestati e la relativa ricezione in OCF risultano in tal modo immediati.

Consulenti finanziari autonomi

L’art. 5, comma 2 del D.M. 24 dicembre 2008, n. 206, prevede l’obbligo per i consulenti finanziari autonomi di informare l'Organismo, nei limiti e secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti (diretti, indiretti o per conto di terzi, di natura patrimoniale, professionale o di altra natura, anche familiare) intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1 dello stesso articolo (emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società), dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo.

 

Società di Consulenza Finanziaria

Il D.M. 5 aprile 2012, n. 66 impone alle Società di Consulenza Finanziaria una serie di obblighi di comunicazione all’Organismo in tema di requisiti di indipendenza:

1) l’art. 3 del decreto prevede l’obbligo per le Società di Consulenza Finanziaria di informare l’Organismo, secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti (diretti, indiretti o per conto di terzi, di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale o di altra natura) intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 (emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società) e 2 (la struttura del gruppo di cui eventualmente è parte la società stessa) dello stesso articolo , dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti.

L'Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

2) l’art. 5 del decreto prevede l’obbligo per le Società di Consulenza Finanziaria di informare l’Organismo dei rapporti (diretti, indiretti o per conto di terzi, di natura patrimoniale, professionale o di altra natura, anche familiare) intrattenuti dai soci della Società con i soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo (emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società).

L'Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.

3) L’art. 6 del decreto prevede l’obbligo per le Società di Consulenza Finanziaria di dichiarare la decadenza dalla carica di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e di controllo presso la Società, in caso di difetto, originario o sopravvenuto, dei requisiti di indipendenza, professionalità o onorabilità previsti dal D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 e dal codice civile.

La dichiarazione deve avvenire entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e ne informa “senza indugio” l’Organismo.

Le comunicazioni relative ai requisiti di indipendenza possono essere effettuate inviando, tramite PEC personale o della Società all’indirizzo PEC degli uffici UACF di competenza (Albo Milano: albo.milano@pec.organismocf.it; Albo Roma: albo.roma@pec.organismocf.it), l’apposito modulo debitamente compilato e firmato allegando copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

PDF - Modulo di autocertificazione per società di consulenza finanziaria Modulo di autocertificazione della variazione dei requisiti di indipendenza delle società di consulenza finanziaria.
PDF - Modulo di autocertificazione per esponenti di società di consulenza finanziaria Modulo di autocertificazione della variazione dei requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria.
PDF - Modulo di autocertificazione per soci di società di consulenza finanziaria Modulo di autocertificazione della variazione dei requisiti di indipendenza dei soci delle società di consulenza finanziaria.
PDF - Modulo di autocertificazione per consulenti finanziari autonomi Modulo di autocertificazione della variazione dei requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari autonomi.