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Briciole di pane

Missione

Missione

L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria,

nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività.

Art. 31, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

 

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – in breve “OCF” – è l’organismo previsto dall’art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ordinato in forma di associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica di diritto privato dall’11 ottobre 2007, costituita dalle associazioni professionali rappresentative degli iscritti come stabilito dall’art. 145 del Regolamento Intermediari, che attualmente sono:

  • ABI (Associazione Bancaria Italiana);
  • ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari);
  • ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente);
  • ASSONOVA (Associazione consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede);
  • ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti);
  • ASSOSCF (Associazione italiana delle Società di Consulenza Finanziaria Indipendente);
  • NAFOP (National Association Fee Only Planners).
​​​​​L’OCF, costituito il 25 luglio 2007 come “Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari” – APF, ha avviato la sua operatività il 1° gennaio 2009 a seguito della delibera n. 16737 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 18 dicembre 2008 ed ha assunto l’attuale denominazione prevista dalla c.d. Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015,n. 208).

Il 28 giugno 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra OCF e CONSOB ed il 2 luglio 2018, con delibera adottata dalla Consob il 28 giugno 2018, n. 20503, è stato stabilito l’avvio dell’operatività di OCF limitatamente alle attività propedeutiche all’iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 206/08 (regime transitorio) ed alle funzioni istruttorie per i procedimenti di vigilanza ex artt. 7 sepries, comma 2 e 196 del TUF nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in conformità al regime transitorio previsto.

Il 10 agosto 2018, OCF e CONSOB hanno siglato un ulteriore protocollo d’intesa in merito alla pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell’OCF e agli atti ed eventi di maggior rilievo da comunicare alla CONSOB.

Il pieno trasferimento delle nuove funzioni ad OCF è avvenuto il 1° dicembre 2018 con delibera CONSOB n. 20704 del 15 novembre 2018 in seguito alla valutazione condotta dall’Autorità.

CONSOB continua a vigilare sull’Organismo ai sensi dell’art. 31, comma 4 del TUF.

 

Organi e uffici

 

Ogni novità normativa e operativa verrà tempestivamente comunicata e diffusa anche tramite il presente portale ufficiale dell’Albo.