Cancellazione dall'Albo - PORTALE OCF
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Cancellazione dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari
Cancellazione dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari
L'Organismo, in base all’art. 152, comma 1, del Regolamento Intermediari, procede alla cancellazione degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:
- domanda dell'interessato;
- iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- mancato esercizio dell’attività da parte della società di consulenza finanziaria, entro dodici mesi dall’iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi;
- perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'art. 148 del Regolamento Intermediari, ad eccezione del requisito di indipendenza;
- mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;
- decesso;
- adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.
Gli iscritti che intendono cancellarsi da una sezione dell’Albo per passare ad un’altra sezione dedicata alle persone fisiche devono prendere contatti con gli Uffici Albo Consulenti Finanziari per ricevere le informazioni necessarie.
Modalità di presentazione della richiesta di cancellazione
A partire dal 22 febbraio 2024, la richiesta di cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari può essere effettuata dagli iscritti esclusivamente tramite modalità online attraverso la procedura guidata disponibile nell’area riservata di competenza del portale OCF.
Le domande di cancellazione in formato cartaceo saranno ricevibili dagli uffici solo entro e non oltre il 31 agosto 2024 qualora pervengano complete di marca da bollo da 16,00 euro e copia di un valido documento di riconoscimento utilizzando l’apposito modulo.
La domanda di cancellazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno, fermo restando l’obbligo di pagamento del contributo quota annuale dovuto ad OCF per l’anno di presentazione della domanda.
La domanda di cancellazione deve tenere comunque conto di eventuali date di cessazione del rapporto con l’intermediario/società di consulenza finanziaria, in considerazione dei tempi di istruttoria previsti per il procedimento di cancellazione su istanza di parte (massimo 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di cancellazione completa e regolare).
L’accesso all’ area riservata è consentito solo previa registrazione al portale, seguendo l’apposita procedura guidata, munendosi di un indirizzo di posta elettronica ordinaria oppure di posta elettronica certificata (PEC).
La re-iscrizione all’albo in seguito a cancellazione per mancato pagamento del contributo annuale, è possibile solo successivamente al pagamento del contributo/i dovuto/i e non pagato/i, presentando una nuova domanda tramite la procedura online disponibile nell'area riservata previa registrazione di secondo livello e l’uso di una firma digitale.
Le unità organizzative competenti sono rispettivamente:
1) per i residenti nelle Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia
OCF
Ufficio Albo Consulenti Finanziari UACF – ROMA
Via Tomacelli 146, Scala A, Piano 1
00186 Roma (RM)
2) per i residenti nelle Regioni Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna nonché nelle Province di Trento e Bolzano
OCF
Ufficio Albo Consulenti Finanziari UACF – MILANO
Viale Lunigiana, 46
20125 Milano (MI)
I termini massimi del procedimento sono di 60 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa.
N.B. prima di procedere con la formalizzazione dell’istanza di cancellazione, si invita, nel caso di variazioni dell’indirizzo di residenza, ad aggiornare il dato all’interno della propria area riservata del portale dell’Organismo in modo tale che l’UACF di competenza risulti correttamente assegnato.
Adempimenti per il mantenimento dell'iscrizione
Accesso alle aree riservate
Cancellazione a domanda e regime contributivo 2025
Tutti i consulenti finanziari, persone fisiche e giuridiche, che risulteranno iscritti all’Albo alla data del 1° gennaio 2025 saranno tenuti al versamento della contribuzione annuale dovuta a OCF per l’anno 2025.
Pertanto, coloro che non intendono essere assoggettati al versamento di tale contribuzione annuale, dovranno presentare la domanda di cancellazione:
- entro e non oltre il 30 novembre 2024, qualora abbiano già cessato il rapporto di collaborazione con l’intermediario/società di consulenza finanziaria, ovvero non abbiamo mai svolto l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/abbiano cessato l’attività di consulente finanziario autonomo;
- dal 1° dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, qualora il rapporto con l’intermediario/società di consulenza finanziaria o l’attività di consulenza cessi nel corso del mese di dicembre e comunque tassativamente entro il 31/12/2024. Conseguentemente, tutti coloro che risulteranno operativi alla data del 1° gennaio 2025, saranno tenuti al pagamento del contributo annuale per l’anno 2025 anche nel caso in cui la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 31/12/2024.
Si rappresenta, inoltre, che dal 1° settembre 2024 l’istanza di cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari può essere effettuata esclusivamente tramite modalità online attraverso la procedura guidata disponibile nell’area riservata di competenza del portale OCF e che non saranno prese in considerazione modalità di invio difformi.
Solo coloro che presenteranno istanza di cancellazione nei termini e con le modalità indicati - e purché non sussistano condizioni ostative all’adozione del provvedimento di cancellazione - avranno la certezza di non essere assoggettati alla contribuzione annuale prevista per il 2025.