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FAQ Presentazione della domanda

FAQ - Presentazione della domanda di cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari

Voglio cancellarmi dall’albo. Cosa devo fare?

Le persone fisiche e le persone giuridiche iscritte all’albo devono presentare apposita domanda di cancellazione, esclusivamente tramite il portale dell’Organismo accedendo al servizio online messo a disposizione nell’apposita area riservata.

 

Chi deve richiedere la cancellazione?

La domanda deve essere presentata esclusivamente dall’iscritto all’albo o dal legale rappresentante nel caso di società. La domanda di cancellazione non può essere mai formulata da soggetti terzi (es. intermediari) per conto degli iscritti salvo che non ricorrano ipotesi particolari previste dalla legge di limitazione della capacità d’agire.

 

Quali sono le modalità di presentazione della domanda di cancellazione?

L’istanza di cancellazione deve essere presentata esclusivamente tramite il portale dell’Organismo accedendo al servizio online messo a disposizione nell’area riservata degli iscritti. L’accesso all’area riservata è consentito solo previa registrazione al portale, seguendo l’apposita procedura guidata. 

 

Il modulo di cancellazione è uguale per tutte le sezioni dell’albo?

No, il modulo di cancellazione deve corrispondere alla sezione nella quale il soggetto risulta iscritto (consulenti abilitati all’offerta fuori sede/ consulenti finanziari autonomi/società di consulenza finanziaria). In caso di errore nell’invio del modulo la domanda di cancellazione risulterà irricevibile e conseguentemente l’istanza verrà messa agli atti e l’interessato dovrà presentare una nuova domanda di cancellazione.

 

Dove devo inviare la domanda di cancellazione?

Fino al 31 agosto 2024, in alternativa alla procedura on line, l’istanza di cancellazione può essere inviata all'indirizzo dell’UACF di competenza in base alla propria residenza o, nel caso delle società, alla sede legale. I soggetti (persone fisiche/giuridiche) residenti o con sede legale nelle regioni italiane del Centro-Sud devono inviare l’istanza di cancellazione presso l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma. Diversamente, i soggetti (persone fisiche/giuridiche) residenti o con sede legale nelle restanti regioni del Nord-Italia, devono inoltrare l’istanza di cancellazione presso l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Milano. Gli indirizzi degli uffici sono riportati su questo sito. 

 

Si può presentare la domanda di cancellazione tramite PEO o tramite PEC?

No, la domanda di cancellazione deve pervenire esclusivamente tramite il portale dell’Organismo accedendo al servizio online messo a disposizione nell’apposita area riservata. 

 

Come posso presentare la domanda di cancellazione? 
La domanda di cancellazione si può presentare facendo accesso alla propria area personale del sito OCF. Non è richiesto il possesso di una firma digitale né di un indirizzo di posta elettronica certificata.

 

Quali requisiti necessari deve presentare la domanda di cancellazione? 
La domanda deve essere compilata in ogni parte, sottoscritta dall’istante (firma in originale), corredata della marca da bollo da euro 16,00 e va sempre allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

Sono un consulente abilitato all’offerta fuori sede, cosa devo indicare nella parte del modulo di cancellazione riguardante lo svolgimento dell’attività?

Se il soggetto non ha uno specifico incarico a svolgere l’offerta fuori sede per conto di un intermediario, dovrà indicare di non svolgere l’attività oppure se il mandato è ancora in corso al momento dell’invio della domanda, dovrà indicare la data prevista di chiusura del rapporto con l’intermediario.
Si precisa che lavorare presso un intermediario non necessariamente implica l’apertura di un rapporto per lo svolgimento dell’attività di offerta fuori sede, per cui vige l’obbligo di comunicazione ex art. 154 del Regolamento Intermediari da parte dei soggetti abilitati ad OCF.

 

Sono un consulente finanziario autonomo cosa devo indicare nella parte del modulo di cancellazione riguardante lo svolgimento dell’attività?

Deve essere indicata la data di cessazione dell’attività di consulente finanziario autonomo operante in proprio ovvero la data di chiusura del rapporto di collaborazione con la società di consulenza finanziaria.


Sono il legale rappresentante di una società di consulenza che si vuole cancellare dall’albo cosa devo indicare nella parte del modulo di cancellazione dedicata allo svolgimento dell’attività?

Deve essere indicata la data di cessazione dell’attività di consulenza in materia di investimenti ovvero la data di cancellazione dal registro imprese, la chiusura dei rapporti di collaborazione con i consulenti finanziari autonomi che risultavano operare per suo conto e iscritti nell’apposita sezione dell’albo e si deve dichiarare di aver provveduto alla modifica della propria denominazione e del proprio oggetto sociale allegandone relativa documentazione.

 

Devo pagare il bollo per presentare la domanda di cancellazione? 
Si, durante la procedura guidata verrà richiesto il pagamento del bollo di euro 16,00 da assolvere in modalità virtuale.

 

Non svolgo l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede sono obbligato a cancellarmi dall’albo?

No. È possibile rimanere iscritti all’albo anche senza operare nel rispetto, tuttavia, degli adempimenti previsti per gli iscritti.

 

Sono un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e il mio intermediario mi ha revocato il mandato. Vengo automaticamente cancellato dall’albo?

No, la revoca del mandato non comporta l’automatica cancellazione dall’albo che dovrà essere appositamente richiesta a cura dell’iscritto.

 

Ho chiuso la P.IVA. La Camera di Commercio o il commercialista sono tenuti a fare qualche comunicazione?
No, le Camere di Commercio e i commercialisti non sono tenuti a fare alcuna comunicazione all’Organismo. Sono i soggetti iscritti che a seguito della cessazione dell’attività possono chiedere la cancellazione.

 

Quando può essere presentata la domanda di cancellazione?
La domanda di cancellazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno, fermo restando il pagamento del contributo quota annuale dovuto ad OCF per l’anno di presentazione della domanda. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che opera per conto di un intermediario oppure il consulente finanziario autonomo che opera per conto di una società di consulenza finanziaria è tenuto a considerare eventuali date di cessazione del rapporto con l’intermediario/società di consulenza, in considerazione dei tempi di istruttoria previsti per il procedimento di cancellazione su istanza di parte (massimo 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di cancellazione completa e regolare).

Se presento la domanda di cancellazione sono comunque tenuto a corrispondere il contributo quota annuale? 

Si. Il contributo quota annuale deve essere corrisposto da tutti gli iscritti all'albo al 1° gennaio di ogni anno anche se non operativi.

 

Non svolgo l’attività e intendo cancellarmi dall’albo devo pagare il contributo quota annuale?

Sì, l’iscritto è tenuto comunque al pagamento del contributo dell’anno in corso se iscritto alla data del 1°gennaio dell’anno di riferimento.

Se mi cancello, per la re-iscrizione sarà necessario ripetere l’esame?

No, secondo l’attuale normativa, è possibile reiscriversi in forza della pregressa prova valutativa sostenuta, senza alcun limite temporale e previo possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente regolamentazione ministeriale. 

 

Per iscriversi ad un’altra sezione dell’albo, è necessario cancellarsi dall’attuale sezione di appartenenza?

Sì, per presentare domanda di iscrizione occorre essere stati cancellati dalla precedente sezione dell’albo.

Entro quanto tempo vengo cancellato dalla presentazione della domanda? 

I termini massimi del procedimento di cancellazione su istanza di parte sono di giorni 60 dal ricevimento dell'istanza completa e regolare.

Da quando posso considerarmi cancellato?

La cancellazione decorrerà dalla data di pubblicazione della delibera sul portale.

Come viene comunicata la cancellazione dall’albo?

Qualora i soggetti abbiano preventivamente comunicato all’Organismo un indirizzo di posta elettronica certificata oppure abbiano indicato tale indirizzo nel modulo di cancellazione, la comunicazione di avvenuta cancellazione verrà inviata al predetto indirizzo.
Diversamente, all’indirizzo di residenza indicato nel modulo.

Gli uffici possono essere contattati ai seguenti indirizzi e-mail:

 

albo.milano@organismocf.it
 

albo.roma@organismocf.it

 

oppure ai seguenti numeri telefonici:

02 45400 600 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
06 45556 111 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30​​​​​

FAQ Cancellazione per decesso

FAQ - Cancellazione per decesso dall’albo unico dei consulenti finanziari

Sono venuto a conoscenza che un soggetto iscritto risulta deceduto, cosa devo fare?

È sufficiente comunicare agli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma o Milano le generalità del soggetto deceduto.

 

Sono un familiare o l’intermediario del soggetto deceduto, quale documentazione devo presentare al fine di richiedere la cancellazione dall’albo?

È sufficiente inoltrare agli Uffici Albo Consulenti Finanziari di Roma o Milano una copia semplice del certificato di morte del soggetto iscritto all’albo.

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