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F.A.Q. Adempimenti degli iscritti

Adempimenti degli iscritti

Con la richiesta di iscrizione all’albo tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all’Organismo il luogo di conservazione della documentazione di cui agli artt. 160 e 178 del Regolamento intermediari, anche nell’ipotesi in cui i documenti siano prodotti in formato digitale e siano conservati dal soggetto abilitato per conto del quale il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede opera.

Il luogo di conservazione della documentazione relativa alla clientela e delle registrazioni è unico e può essere eletto presso il proprio domicilio così come presso il soggetto abilitato o la società di consulenza finanziaria per cui opera rispettivamente il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e il consulente finanziario autonomo.

La variazione del luogo di conservazione della documentazione deve essere comunicata all’Organismo entro 30 giorni.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è tenuto a conservare la documentazione relativa alla clientela elencata all’art. 160 del Regolamento intermediari per almeno cinque anni. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.

Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo, per i cinque anni successivi.

 

Adempimenti degli iscritti

Con la richiesta di iscrizione all’albo gli aspiranti consulenti finanziari (persone fisiche) sono tenuti a comunicare all’Organismo il proprio indirizzo di domicilio eletto e, se diversa dal domicilio eletto, di residenza.

Il consulente finanziario iscritto comunica entro 30 giorni la variazione di indirizzo del domicilio eletto in Italia, e della residenza se diversa dal domicilio, accedendo alla propria area riservata previa registrazione di secondo livello (con indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC e Firma Digitale oppure con comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente).

Con la richiesta di iscrizione all’albo le aspiranti società di consulenza finanziaria (persone giuridiche) sono tenute a counicare comunicare all’Organismo l’indirizzo della propria sede legale e, se diversa dalla sede legale, della sede della direzione generale, ed eventualmente (se esistenti) della sede amministrativa e delle sedi secondarie

La società di consulenza finanziaria comunica entro 30 giorni la variazione delle sedi comunicate accedendo alla propria area riservata previa registrazione di secondo livello.

Gli iscritti sono tenuti a comunicare con le stesse modalità anche le variazioni non direttamente dipendenti dalla loro volontà, ad esempio per accorpamento del comune o variazione toponomastica.

 

Adempimenti degli iscritti

Registrazione

 

Il termine per il pagamento della quota annuale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo unico dei Consulenti Finanziari è il 15 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento del contributo entro il termine di 45 giorni (naturali e consecutivi) che decorre dalla suddetta scadenza, comporterà l’obbligo di corrispondere il contributo nella misura maggiorata qualora prevista con delibera dall’OCF nonché, ai sensi dell’art.152 comma 1, lett. e), e comma 4, del Regolamento Intermediari, l’eventuale cancellazione dall’albo.

In caso di mancata ricezione è possibile reperire il M.Av. Stampa MAV.

 

Adempimenti degli iscritti

Cancellazione

I soggetti abilitati devono comunicare le variazioni di rapporto con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e quindi le variazioni di inizio o fine rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato avvenute nel corso del mese precedente.

Allo stesso modo le società di consulenza finanziaria sono tenute a fornire i nominativi dei consulenti finanziari autonomi coinvolti in variazioni di inizio o fine rapporto.

 

Adempimenti degli iscritti

Registrazione

Accesso alle aree riservate e ai servizi online

 

Come posso variare l’indirizzo e-mail PEC (posta elettronica certificata) registrato nella mia anagrafica se posseggo la firma digitale?

L’utente in possesso di propria firma digitale può effettuare la variazione dell’indirizzo PEC in autonomia, effettuando l’accesso alla propria area riservata e seguendo la procedura guidata attraverso l’apposita funzione nella barra di navigazione verde scuro (COMUNICAZIONE ELEMENTI INFORMATIVI). 
Per variare indirizzo è necessario selezionare il dato da modificare “PEC”, inserire il nuovo indirizzo e-mail PEC che si intende registrare e validare l’aggiornamento cliccando sul link di attivazione che viene inviato dal sistema al proprio account e-mail PEO. 
Si ricorda che la propria firma digitale è in questo caso necessaria per la sottoscrizione del file PDF, contenente il modulo precompilato online, con modalità CAdeS (generazione di un file con una seconda estensione .p7m).
L’indirizzo PEC comunicato deve essere di esclusiva proprietà del soggetto iscritto all’albo.

Come posso variare l’e-mail PEC (posta elettronica certificata) registrata nella mia anagrafica se NON sono in possesso di firma digitale?

Per variare indirizzo PEC l’utente deve inviare la comunicazione del suo nuovo indirizzo PEC personale inoltrando il MODULO COMUNICAZIONE PEC reperibile su questo portale debitamente compilato e firmato dal NUOVO indirizzo PEC personale (dichiarato nel modulo) con copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità all'indirizzo PEC dell’ufficio UACF competente, albo.roma@pec.organismocf.it o albo.milano@pec.organismocf.it 
Si ricorda che l’indirizzo PEC comunicato deve essere di esclusiva proprietà del soggetto iscritto all’albo.