Nessuno è più importante
di chi ti dà valore.
Il valore
di ocf
Nella finanza, come nella vita, abbiamo bisogno di essere ascoltati, seguiti, consigliati. Dall’1 dicembre 2018 OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, è preposto per legge al controllo dei requisiti dei consulenti finanziari, sia che operino presso un intermediario autorizzato, sia che svolgano la professione in via autonoma o in forma di società. OCF verifica il possesso delle caratteristiche professionali, di onorabilità, di esperienza e organizzative necessarie ai consulenti finanziari per essere iscritti e operare, e vigila nel tempo sul corretto svolgimento della loro attività.
Il valore
della vigilanza
Con il passaggio dei poteri, anche deliberativi, dalla Consob all’OCF, l’Organismo ha il compito di dare piena attuazione alle funzioni di vigilanza e sanzionatoria nei confronti dei consulenti finanziari e delle Società di consulenza finanziaria. Il compito di vigilare sul rispetto della disciplina applicabile ai soggetti iscritti all’albo e di garantire la tutela degli investitori e la salvaguardia della fiducia del sistema finanziario viene assolto dall’OCF, oltre che per il tramite della vigilanza ad evento, anche attraverso la vigilanza programmata e la vigilanza preventiva.
Il valore del
consulente finanziario
Il consulente finanziario, sia che operi in forma individuale sia come persona giuridica, garantisce assistenza continuativa al cliente nel corso di ogni fase del rapporto. Il compito del consulente finanziario non termina, infatti, con la sottoscrizione del contratto e la prima prestazione del servizio ma continua nell’assistenza nel tempo al cliente attraverso, ad esempio, la valutazione periodica del risultato degli investimenti, la verifica dei livelli di propensione al rischio e, soprattutto, il monitoraggio del percorso di raggiungimento degli obiettivi.
Il valore
della tutela
OCF, per volontà del legislatore, è parte del sistema di presidi dei valori di tutela del risparmio e contribuisce al coordinamento nazionale dell’educazione finanziaria. L’albo unico risulta così suddiviso:
- Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che operano per conto di un intermediario (banca, sim, sgr) autorizzato;
- Consulenti finanziari autonomi che svolgono la professione in proprio;
- Società di consulenza finanziaria che esercitano l’attività per il tramite di consulenti finanziari autonomi.